Il presente Bonus Formazione resta operativo fino al periodo d'imposta 2022.
Beneficiari
Possono beneficiare del Bonus Formazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, che operino nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e del corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.
Le attività formative finanziate
Il credito d'imposta spetta per le attività di formazione destinate al personale dipendente e finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle conoscenze nelle seguenti tecnologie 4.0:
• big data e analisi dei dati;
• cloud e fog computing;
• cybersecurity;
• simulazione e sistemi cyber-fisici;
• prototipazione rapida;
• sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
• robotica avanzata e collaborativa;
• interfaccia uomo macchina;
• manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
• internet delle cose e delle macchine;
• integrazione digitale dei processi aziendali.
Il credito d'imposta non può essere fruito per la formazione già ordinariamente organizzata dall'impresa per adeguarsi ad obblighi di legge (per esempio in materia di salute e sicurezza sul lavoro).
L'attività formativa svolta deve riguardare uno o più dci seguenti ambiti aziendali:
• vendita e marketing;
• informatica e tecniche;
• tecnologie di produzione.
Come svolgere l'attività formativa
Le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning ovvero online, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione elci personale impegnato nell' attività formativa ( circolare Ministero del Lavoro n. 41208 del 3-12-2018).
L'attività formativa può essere realizzata direttamente dall'impresa o commissionata a formatori esterni
quali:
• università pubbliche o private;
• soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
• soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;
• istituti tecnici superiori.
Quali sono le spese ammissibili
Per il periodo d'imposta 2022, sono ammissibili a credito d'imposta:
• le spese di personale per i formatori e per le ore di partecipazione alla formazione;
• i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta nel progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio (ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti con disabilità);
• i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
• le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Le spese che concorrono alla maturazione del credito d'imposta devono risultare da un'apposita
certificazione da allegare al bilancio, a cura del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora
presente, o da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili. Son escluse dall'obbligo di
certificazione le imprese con bilancio revisionato.
Entità del Credito d’Imposta
La misura del credito d’imposta è differenziata in base alle dimensioni dell’impresa:
PER CORSI FINO AL 17/05/2022
- per le piccole imprese 50 % delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- per le medie imprese 40 % delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- per le grandi imprese 30 % delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000euro.
PER CORSI DOPO IL 17/05/2022
- per le piccole imprese 70 % delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- per le medie imprese 50 % delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- per le grandi imprese 30 % delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000euro.
Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, che non siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento per le piccole imprese e al 35 per cento per le medie imprese.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati
Il credito d’imposta è utilizzabile in unica soluzione, esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili